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title: "L’Avvocato Consiglia – Adozione nazionale ed affido minori: quali i presupposti e le differenze? | Jointly"
description: Il desiderio e la disponibilità a prendersi cura di un bambino, anche nei casi in cui non si abbiano figli naturali, può essere realizzato in vari modi. L’
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# [L’Avvocato Consiglia – Adozione nazionale ed affido minori: quali i presupposti e le differenze? | Jointly](https://jointly.pro/blog/2019/1/24/lavvocato-consiglia-adozione-nazionale-ed-affido-minori-quali-i-presupposti-e-le-differenze)

 Scritto da [Jointly](https://jointly.pro/blog/author/jointly) | Jan 23, 2019 11:00:00 PM

## **Il desiderio e la disponibilità a prendersi cura di un bambino, anche nei casi in cui non si abbiano figli naturali, può essere realizzato in vari modi. L’Adozione nazionale e l’Affido familiare offrono la possibilità a bambini e ragazzi in stato di abbandono nel nostro paese di godere dell’affetto, della protezione e dell’accudimento di un contesto familiare; consentendo a chi abbia un forte senso genitoriale di svolgere questa funzione in favore di piccoli bisognosi di cura e amore. Nel nuovo appuntamento della rubrica ''[L'avvocato Consiglia](https://www.jointly.pro/category/avvocato-consiglia/)'' vedremo gli step e i requisiti necessari per l' Adozione e l' Affidamento di un minore. **

### La necessaria tutela dei minori richiede che, per accedere all’Adozione o all’Affido, si debbano seguire procedure e regole ben definite e che i richiedenti vengano ritenuti idonei a svolgere il compito di genitori.Vediamo quali sono i presupposti e condizioni richieste nei casi di adozione e di affido di minori sul territorio italiano.

  

## **L’ADOZIONE NAZIONALE DI MINORI**

  

Il **Tribunale per i Minorenni**, quando riceve notizia dai **Servizi sociali** o da altri soggetti che un minore di età si trova in stato di abbandono; avvia una **procedura** per accertare la situazione e, ove verifichi l’esistenza di un reale e definitivo stato di abbandono, dichiara lo “***stato di adottabilità del minore***”.

  

### **Step 1: la domanda e l'idoneità all'adozione**

Da parte loro l**e coppie di coniugi** che desiderano adottare un bambino devono **presentare domanda al Tribunale per i Minorenni** della **Provincia nella quale risiedono**.

I Tribunali mettono a disposizione dei richiedenti, anche on line, i modelli e le informazioni necessarie per poter correttamente iniziare la procedura.

**Il Giudice** minorile designato, una volta ricevuta la domanda, **trasmetterà il dossier ai Servizi Sociali** competenti, che prenderanno contatto con gli aspiranti genitori e svolgeranno le necessarie verifiche.

**Affinché la domanda possa essere accolta, occorre che:**

> - la coppia richiedente sia sposata da almeno tre anni e non sia separata;
> - che vi sia una differenza di età tra 18 e 45 anni tra il minore e almeno uno degli adottanti;
> - si dimostri di avere adeguati mezzi economici per poter accogliere e mantenere un bambino;
> - che si venga ritenuti moralmente e psicologicamente adeguati ad occuparsi di un minore fornendogli la cura e l’educazione necessaria.

L’Iter di valutazione ha una durata normalmente di circa sei mesi e, se si conclude positivamente, il Tribunale rilascia alla coppia un provvedimento che attesta l’***idoneità all’adozione.***

  

### **Step 2 : L'affidamento preadottivo**

Quando il Tribunale per i Minorenni verifica che se vi sono minori in stato di adottabilità contatta, **tra le coppie ritenute idonee all’adozione**, quella che nel caso concreto appare essere **la più adeguata** ad occuparsi del minore. Trovata la famiglia disponibile, il Tribunale dispone l’***affidamento preadottivo ***del bambino, questa fase ha la durata di un anno.

Durante questo anno di coabitazione per così dire “in prova”, i Servizi Sociali seguono da vicino, con verifiche periodiche, la positività della convivenza tra il bambino ed i suoi nuovi genitori, redigendo una relazione finale che viene trasmessa al Tribunale.

  

### **Step 3 : La sentenza di Adozione**

Se la convivenza risulta positiva e felice, il Tribunale procede ad emanare la ***sentenza di adozione***, i cui effetti sono permanenti e definitivi. Ciò  fa sì che **l’adottato diventi a tutti gli effetti e definitivamente figlio degli adottanti**, con una perfetta equiparazione ai figli naturali.

**Il minore assume quindi il cognome dei nuovi genitori**, è sottoposto alla loro** potestà genitoriale** e instaura r**elazioni parentali con la famiglia degli adottanti**, **cessando tutti i rapporti con la famiglia di origine**.

> ***'' Allo stato attuale la legge in Italia limita l’adozione nazionale cd. legittimante alle sole coppie sposate; anche se l’evoluzione della sensibilità sociale e della giurisprudenza stanno chiaramente volgendo all’estensione della possibilità di adottare anche ad altre tipologie familiari.''***

  

## **L’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI**

Esiste però già da tempo **un altro tipo di adozione**, **aperto alle coppie non sposate ed anche ai single.** E' la cosiddetta **adozione in casi particolari**.

I presupposti e le condizioni richieste per questo tipo di adozione sono diversi dall’adozione legittimante; così come diversa è la sua logica ed i suoi effetti. **Non è necessario infatti** (per l’Adozione in casi particolari) **che il minore si trovi in stato di abbandono poiché la legge tende a supplire a situazioni di bisogno e accudimento di altro genere**.

> **Possono essere adottati con questa modalità ad esempio:**
> 
> - i minori orfani dei genitori da parte di un parente entro il sesto grado o da parte di chi, anche non parente,  sia già in una condizione di familiarità affettiva con il minore;
> - il figlio del coniuge (vedovo o divorziato) da parte del nuovo coniuge;
> - il minore affetto da handicap e orfano di genitore.

**Anche in questo caso la domanda va presentata al Tribunale per i Minorenni** territorialmente competente. Effettuate le necessarie verifiche, occorre acquisire il consenso dell’adottante e del minore che abbia più 14 anni oltre che del genitore e/o del tutore del medesimo ove esistenti. **L’Adozione in casi particolari una volta dichiarata è definitiva**, salvo i casi di revoca previsti dalla legge, essenzialmente per indegnità. In conseguenza di ciò **il minore adottato acquisisce lo status di figlio dell’adottante**, ma con **alcune differenze** rispetto ai figli naturali:

> - non stabilisce legami di parentela con la famiglia di quest’ultimo;
> - non cessa completamente i rapporti con la sua famiglia di origine;
> - il cognome dell’adottante viene solo anteposto al cognome originario del minore e non lo sostituisce ;
> - l’adottato avrà diritti di successione (quale figlio) verso il genitore adottante ma sarà non viceversa.

  

## **AFFIDO FAMILIARE**

 Quando poi **non si voglia o possa richiedere un’adozione** ma si desideri comunque aiutare un piccolo in difficoltà, ci si potrà rivolgere all’istituto dell' **Affido familiare**. L’Affido è un altro strumento che consente l’accoglienza di minori in difficoltà, **caratteristiche essenziali** sono la **temporaneità** e la **consensualità**. Lo scopo è infatti quello di **tutelare i bambini mantenendo i legami con la loro famiglia d’origine**; offrendo loro, nel contempo, un **contesto familiare più adeguato** quando la **famiglia naturale si trovi in temporanea situazione di difficoltà materiale e/o psichica**.  

### **Consensualità e Temporaneità: Il ruolo dei Servizi Sociali Territoriali**

**I Servizi Sociali Territoriali sono gli attori principali** di questo processo, mettono in **contatto le due famiglie** - affidataria e naturale - ed **elaborano il progetto di affido** delineandone i **tempi e i modi** ritenuti più opportuni. **I bambini e i ragazzi affidabili** possono essere **italiani o stranieri**, **neonati**, **bambini e adolescenti sino ai diciotto anni d’età**. L’affido potrà essere **presso una coppia** con o senza altri figli; o anche **presso una persona singola**, potrà essere **a tempo pieno** o **solo per una parte della giornata**, secondo il caso concreto. Inoltre:

> - Se l’affido ha il** consenso** della famiglia naturale, il progetto dei Servizi sociali è** ratificato dal Tribunale**.
> - Ove invece **non vi sia il consenso** della famiglia naturale esso è **deciso e regolato dall’Autorità Giudiziaria**.

**In entrambi i casi il minore manterrà rapporti con tutte e due le famiglie; **poiché la famiglia affidataria si impegna ad assicurare al bambino accudimento, educazione e affetto; ma anche a favorire, con le modalità indicate nel progetto, il rapporto del minore con la famiglia di origine.  

### **I limiti temporali dell'Affidamento**

**L’affidamento per sua natura temporaneo**, ha durata normalmente prevista è di **uno/due anni**. **Al termine** del periodo, **i Servizi Sociali verificano se la famiglia naturale abbia superato le proprie difficoltà** e sia di nuovo in grado di accogliere il minore.  **In caso positivo il progetto si concluderà;** altrimenti il periodo di affido **potrà essere prolungato**. Se si dovesse accertare che **l’abbandono da temporaneo è divenuto definito**, **il minore potrà essere dichiarato adottabile** e la **famiglia affidataria**; ove lo desideri, **potrà anche proporre domanda di adozione**. *Questo articolo ti è sembrato utile? Vuoi maggiori informazioni su Jointly, i partner e le nostre iniziative?** [Contattaci](https://www.jointly.pro/contatti/)*** *Vuoi contattare l’avvocato Vanacore? Scrivile una**[ mail ](https://www.jointly.pro/2018/05/21/genitori-figli-cosa-caso-disaccordo-sulle-spese-extra-assegno-dei-figli/counselingiuridicoavv.vanacore@gmail.com)**o richiedile il contatto su** [Linkedin](https://www.linkedin.com/in/nunzia-vanacore-a82bb05b/)*** *Articolo scritto e curato dall' Avv. **Annunziata Vanacore : **Avvocato civilista, esperta in diritto dei contratti e responsabilità civile; diritto di famiglia e dell’eredità; diritto della proprietà e del condominio. Professionista iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano e consulente Jointly.*

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