Il Tribunale per i Minorenni, quando riceve notizia dai Servizi sociali o da altri soggetti che un minore di età si trova in stato di abbandono; avvia una procedura per accertare la situazione e, ove verifichi l’esistenza di un reale e definitivo stato di abbandono, dichiara lo “stato di adottabilità del minore”.
Da parte loro le coppie di coniugi che desiderano adottare un bambino devono presentare domanda al Tribunale per i Minorenni della Provincia nella quale risiedono.
I Tribunali mettono a disposizione dei richiedenti, anche on line, i modelli e le informazioni necessarie per poter correttamente iniziare la procedura.
Il Giudice minorile designato, una volta ricevuta la domanda, trasmetterà il dossier ai Servizi Sociali competenti, che prenderanno contatto con gli aspiranti genitori e svolgeranno le necessarie verifiche.
Affinché la domanda possa essere accolta, occorre che:
- la coppia richiedente sia sposata da almeno tre anni e non sia separata;
- che vi sia una differenza di età tra 18 e 45 anni tra il minore e almeno uno degli adottanti;
- si dimostri di avere adeguati mezzi economici per poter accogliere e mantenere un bambino;
- che si venga ritenuti moralmente e psicologicamente adeguati ad occuparsi di un minore fornendogli la cura e l’educazione necessaria.
L’Iter di valutazione ha una durata normalmente di circa sei mesi e, se si conclude positivamente, il Tribunale rilascia alla coppia un provvedimento che attesta l’idoneità all’adozione.
Quando il Tribunale per i Minorenni verifica che se vi sono minori in stato di adottabilità contatta, tra le coppie ritenute idonee all’adozione, quella che nel caso concreto appare essere la più adeguata ad occuparsi del minore. Trovata la famiglia disponibile, il Tribunale dispone l’affidamento preadottivo del bambino, questa fase ha la durata di un anno.
Durante questo anno di coabitazione per così dire “in prova”, i Servizi Sociali seguono da vicino, con verifiche periodiche, la positività della convivenza tra il bambino ed i suoi nuovi genitori, redigendo una relazione finale che viene trasmessa al Tribunale.
Se la convivenza risulta positiva e felice, il Tribunale procede ad emanare la sentenza di adozione, i cui effetti sono permanenti e definitivi. Ciò fa sì che l’adottato diventi a tutti gli effetti e definitivamente figlio degli adottanti, con una perfetta equiparazione ai figli naturali.
Il minore assume quindi il cognome dei nuovi genitori, è sottoposto alla loro potestà genitoriale e instaura relazioni parentali con la famiglia degli adottanti, cessando tutti i rapporti con la famiglia di origine.
'' Allo stato attuale la legge in Italia limita l’adozione nazionale cd. legittimante alle sole coppie sposate; anche se l’evoluzione della sensibilità sociale e della giurisprudenza stanno chiaramente volgendo all’estensione della possibilità di adottare anche ad altre tipologie familiari.''
Esiste però già da tempo un altro tipo di adozione, aperto alle coppie non sposate ed anche ai single. E' la cosiddetta adozione in casi particolari.
I presupposti e le condizioni richieste per questo tipo di adozione sono diversi dall’adozione legittimante; così come diversa è la sua logica ed i suoi effetti. Non è necessario infatti (per l’Adozione in casi particolari) che il minore si trovi in stato di abbandono poiché la legge tende a supplire a situazioni di bisogno e accudimento di altro genere.
Possono essere adottati con questa modalità ad esempio:Anche in questo caso la domanda va presentata al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente. Effettuate le necessarie verifiche, occorre acquisire il consenso dell’adottante e del minore che abbia più 14 anni oltre che del genitore e/o del tutore del medesimo ove esistenti. L’Adozione in casi particolari una volta dichiarata è definitiva, salvo i casi di revoca previsti dalla legge, essenzialmente per indegnità. In conseguenza di ciò il minore adottato acquisisce lo status di figlio dell’adottante, ma con alcune differenze rispetto ai figli naturali:
- i minori orfani dei genitori da parte di un parente entro il sesto grado o da parte di chi, anche non parente, sia già in una condizione di familiarità affettiva con il minore;
- il figlio del coniuge (vedovo o divorziato) da parte del nuovo coniuge;
- il minore affetto da handicap e orfano di genitore.
- non stabilisce legami di parentela con la famiglia di quest’ultimo;
- non cessa completamente i rapporti con la sua famiglia di origine;
- il cognome dell’adottante viene solo anteposto al cognome originario del minore e non lo sostituisce ;
- l’adottato avrà diritti di successione (quale figlio) verso il genitore adottante ma sarà non viceversa.
In entrambi i casi il minore manterrà rapporti con tutte e due le famiglie; poiché la famiglia affidataria si impegna ad assicurare al bambino accudimento, educazione e affetto; ma anche a favorire, con le modalità indicate nel progetto, il rapporto del minore con la famiglia di origine.
- Se l’affido ha il consenso della famiglia naturale, il progetto dei Servizi sociali è ratificato dal Tribunale.
- Ove invece non vi sia il consenso della famiglia naturale esso è deciso e regolato dall’Autorità Giudiziaria.