Secondo l'Agenzia, infatti, il regime fiscale agevolato previsto dall’articolo 51 del TUIR trova applicazione anche per lo stagista (titolare di reddito assimilato) in forza dell’art. 52 del TUIR che, ai fini della determinazione della base imponibile dei redditi assimilati, rinvia alle regole fissate dall’art. 51, e quindi anche a quelle previste per il welfare aziendale e i fringe benefits.
Lo stesso può valere per il contratto di somministrazione a tempo determinato, dal momento che il lavoratore in questo caso è titolare di reddito di lavoro dipendente, la cui base imponibile è determinata ai sensi del già citato articolo 51 del TUIR.
L’Agenzia evidenzia che, per accedere alla deducibilità prevista dall'articolo 51 del TUIR, è necessario che il piano di welfare sia realizzato in modo tale da far rientrare queste figure professionali all'interno di una categoria omogenea di dipendenti. Come è ormai sappiamo interventi di welfare aziendale, per essere deducibili, non possono essere "ad personam".
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