Sono “conviventi di fatto” secondo la Legge 76/2016, due persone maggiorenni, senza distinzione di sesso o di genere, stabilmente conviventi ed unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, ma non unite tra loro da rapporti di parentela, affinità adozione, matrimonio o unione civile
L’accertamento della stabile convivenza è dato dalla Dichiarazione anagrafica che le persone unite da vincoli affettivi rendono presso gli uffici dell’Anagrafe territorialmente competente.
L’ufficializzazione della convivenza di fatto attribuisce ai due partner una serie di diritti che; seppur meno ampi di quelli derivanti dal matrimonio o dall’unione civile, garantiscono tutela e riconoscimento sociale.
In caso di malattia e di ricovero ospedaliero ad esempio; i conviventi hanno diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali secondo le regole già esistenti per i coniugi e i familiari. Ogni convivente può inoltre designare l’altro quale suo rappresentante; con poteri pieni o limitati, per le decisioni in materia di salute in caso di malattie che comportino incapacità di intendere o, in caso di morte, per le decisioni che attengano alla donazione degli organi e al trattamento del corpo e alle esequie.
In caso di reclusione di uno dei due conviventi; sono attribuiti poi all’altro i medesimi diritti previsti dall’Ordinamento penitenziario in favore del coniuge (diritto di visita, permessi premio e colloqui).
- Il convivente superstite, anche indipendentemente dall’esistenza di figli potrà continuare ad abitare la casa di comune residenza in caso di morte del partner unico proprietario; per un periodo che va da un minimo di due anni ad un massimo di cinque. Si avrà però decadenza da tale diritto nel caso in cui il convivente superstite smetta di abitare stabilmente la casa comune; oppure inizi una nuova convivenza di fatto, si sposi o si unisca civilmente con un terzo;
- In caso di morte o recesso dal contratto di locazione del convivente che ne era titolare l’altro ha facoltà di subentrare nel contratto di locazione della casa comune;
- I conviventi di fatto beneficiano dell’appartenenza al nucleo familiare; come ogni altro familiare o il coniuge, nel caso in cui questa appartenenza costituisca titolo di preferenza nella graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia pubblica.
Anche il danno parentale derivante dal fatto illecito di un terzo che causi la morte di uno dei conviventi è riconosciuto al convivente superstite; sia con riguardo al danno morale che materiale, secondo gli stessi criteri e parametri applicati per il risarcimento al coniuge superstite. Il convivente potrà quindi agire in giudizio contro il civilmente responsabile senza discriminazione.
In aggiunta a quanto già previsto dalla legge, i conviventi di fatto hanno facoltà di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune anche tramite la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Con la sottoscrizione del contratto di convivenza, i due partner possono regolamentare in maniera completa e programmatica tutti gli aspetti patrimoniali relativi alla loro convivenza; sia presente che futura, fino all’eventuale conclusione.
La causa giuridica di tale contratto poggia sull’insieme dei diritti e doveri, morali e materiali, che scaturiscono da una stabile e riconosciuta convivenza.
Per la legge il contratto deve rivestire forma scritta a pena di nullità; va redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attesti la conformità alla legge.
Il professionista che riceve e autentica l’atto, potrà renderlo opponibile ai terzi, trasmettendone copia al Comune di residenza dei conviventi per la trascrizione nei registri dell’Anagrafe. Qualsiasi modifica al contratto di convivenza dovrà rivestire la medesima forma scritta
Il contratto di convivenza si estingue per morte di uno dei due o sopravvenuto matrimonio o unione civile. Il contratto può anche essere risolto, con la medesima forma scritta con cui è stato stipulato; sia per accordo tra le parti, sia per recesso unilaterale di ciascuno. In questo ultimo caso, se il recedente è anche proprietario esclusivo della casa comune, la legge prevede che, contestualmente alla notificazione del recesso; sia concesso al partner un termine non inferiore a 90 giorni per allontanarsi dall’abitazione.
Nel caso in cui fosse stato scelto il regime della comunione dei beni, con la risoluzione del contratto di convivenza, la comunione si scioglie e si dovrà procedere alla suddivisione dei beni comuni; analogamente a quanto avviene in caso di separazione.
Infine si noti che, in caso di cessazione della convivenza di fatto, quale forma di tutela del convivente più debole la legge 76/2016 ha anche stabilito la possibilità di adire il Tribunale per richiedere all’altro convivente il pagamento degli alimenti ove uno dei due versi in stato di bisogno.
L’entità dell’assegno sarà proporzionata alla durata della convivenza e alle condizioni economiche delle parti, nei limiti di quanto necessario per la vita dell’alimentando considerata la sua condizione sociale.
Questo articolo ti è sembrato utile? Vuoi maggiori informazioni su Jointly, i partner e le nostre iniziative? Contattaci Vuoi contattare l’avvocato Vanacore? Scrivile una mail o richiedile il contatto su Linkedin ARTICOLO SCRITTO E CURATO DALL’AVV. ANNUNZIATA VANACORE: Avvocato civilista, esperta in diritto dei contratti e responsabilità civile; diritto di famiglia e dell’eredità; diritto della proprietà e del condominio. Professionista iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano e consulente Jointly.